NUOVO DECRETO SULLA SEGNALETICA STRADALE
SICUREZZA SUL LAVORO: ADOTTATO NUOVO DECRETO SULLA “SEGNALETICA STRADALE”
14 febbraio 2019
È stato pubblicato nella G.U. n. 37 del 13.02.2019 il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare, sono state aggiornate le previsioni del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato.
Il provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza Stato – Regioni, si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell’INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, è chiamata a definire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, i criteri e le modalità per la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, tenuto conto della competenza delle diverse Amministrazioni interessate.
È prevista, inoltre, una revisione periodica con cadenza almeno triennale delle disposizioni e delle procedure previste dal decreto, ove necessario, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali.
I due allegati tecnici individuano, da una parte, i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, descrivendo le procedure da seguire nello svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione (all. I), dall’altra, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività oggetto del decreto, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dell’addestramento (all. II).
Si rimanda all’AREA NORMATIVA per il download dell’intero testo del decreto.