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CORONAVIRUS – ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20-03-2020

CORONAVIRUS – EMANATA UNA NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 20 MARZO 2020

20 marzo 2020

CORONAVIRUS: Il Ministro della Salute ha emanato in data odierna una nuova Ordinanza relativa a nuove ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Art.1 – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

    1. è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
    2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
    3. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
    4. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art.2 – Disposizioni Finali

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Fonte: MINISTERO DELLA SALUTE

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La segreteria di RAAM è a disposizione per ulteriori indicazioni.