Coronavirus

CORONAVIRUS – ORDINANZA VENDITA MASCHERINE

CORONAVIRUS – ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE SU VENDITA MASCHERINE E ALTRI DPI AL DETTAGLIO NELLE FARMACIE

18 aprile 2020

CORONAVIRUS: Nei giorni scorsi la Protezione Civile ha emanato una Ordinanza che consente la vendita anche di singoli dispositivi di protezione individuale (DPI), come le mascherine, da parte delle farmacie.

Il provvedimento ha lo scopo di regolare “la più opportuna distribuzione di DPI da parte delle farmacie, al fine di garantire, altresì, la più ampia diffusione di tali dispositivi ai cittadini, nonché di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi”.

Nell’ordinanza sono indicati, in particolare, le modalità da seguire per lo sconfezionamento in sicurezza degli imballaggi, il prezzo massimo delle singole unità e le informazioni che le farmacie devono dare al consumatore.

Di seguito la sintesi dei contenuti principali del provvedimento.

Cautele igieniche e sanitarie che devono osservare le farmacie

Il provvedimento dispone che per procedere all’apertura delle confezioni ciascuna farmacia deve garantire il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio. In particolare deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale.

Nell’assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia deve provvedere anche all’adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:

  • igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
  • igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
  • guanti;
  • camice.

Prezzo delle singole mascherine/DPI

L’Ordinanza stabilisce che la vendita al dettaglio anche di una sola unita’ di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.

Informazioni ai consumatori

Come previsto dall’Ordinanza, le farmacie potranno fornire ai consumatori in forma semplificata le informazioni previste dal decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo) e dalla normativa di settore. Tali informazioni potranno essere fornite anche mediante l’apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.

Secondo il Codice del consumo e/o la normativa di settore citati nell’Ordinanza, le informazioni minime da fornire ai consumatori sono le seguenti:

  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
  • data di fabbricazione o di scadenza e organismo/autorità che ha rilasciato la certificazione/autorizzazione.

Conservazione delle informazioni relative alle confezioni integre

Ciascuna farmacia deve provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell’allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).

VI INVITIAMO A SEGUIRE LA PAGINA LINKEDIN DI RAAM PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI ATTRAVERSO I POST PREDISPOSTI DAI NOSTRI TECNICI.

Fonte: Ministero della Salute

SCARICA L’ORDINANZA PUBBLICATA IN GU

La segreteria di RAAM è a disposizione per ulteriori indicazioni.