DL 119 18/07/11

DL 119 18/07/11

DECRETO LEGGE 119 DEL 18/07/2011 – CONGEDO DI MATERNITÀ

07 settembre 2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

Art. 2

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.