Direttiva macchine

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N.17 – RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

23 febbraio 2010

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

 

La nuova Direttiva si applica a:

  • MACCHINE
  • ASCENSORI DA CANTIERE E ASCENSORI CON VELOCITÀ FINO A 0,15 M/SEC
  • ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI
  • COMPONENTI DI SICUREZZA
  • ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
  • CATENE, FUNI E CINGHIE
  • DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA
  • QUASI-MACCHINE – ovvero quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata, unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva

Il Fabbricante di una macchina deve garantire che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina stessa. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine in regola ai sensi della presente Direttiva. Tali Stati adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le macchine possano essere commercializzate solo se in regola ai sensi delle disposizioni di cui alla citata Direttiva.

Una macchina costruita in conformità di una norma armonizzata, le cui caratteristiche siano state oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, si presume conforme agli obblighi essenziali di salute e di sicurezza previsti da tale norma armonizzata.

NOVITÀ, MODIFICHE E CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA “NUOVA” DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE RISPETTO ALLA “VECCHIA” DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE

I principali cambiamenti e le novità introdotti sono i seguenti:

  • chiarimento ed esplicitazione di una serie di punti finora mal interpretati e/o ignorati quali
    • nuovo concetto di “quasi-macchina”
    • inserimento degli delle “attrezzature intercambiabili”, dei “componenti di sicurezza”, degli “accessori di sollevamento”, catene, funi, cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, con relativo obbligo di marcatura CE
  • modifica e precisazione del campo di esclusione, ovvero dei prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica soltanto la Direttiva 73/23/CEE (la cosiddetta Direttiva bassa tensione, ora sostituita dalla Direttiva 2006/95/CE, entrata in vigore il 16 gennaio 2007)
    • elettrodomestici destinati ad uso domestico
    • apparecchiature audio e video, apparecchiature del settore delle tecnologie dell’informazione
    • macchine ordinarie da ufficio
    • disgiuntori e interruttori
  • modifica e precisazione, nel campo di esclusione, delle apparecchiature ad alta tensione quali
    • apparecchiature di collegamento e di comando
    • trasformatori
  • obblighi relativi alla valutazione del rischio più dettagliati
  • obblighi relativi all’ergonomia e alle emissioni sonora/vibrazioni formulati in maniera più precisa
  • modifica del valore di livello di pressione sonora
  • nuovi RES (REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA), in particolare in riferimento all’ergonomia (comandi manuali e avvio macchina), all’illuminazione ed ai sistemi di protezione
  • nuovi obblighi definiti per le macchine che collegano piani definiti
  • obblighi relativi ai sedili ed alla protezione contro i fulmini, che si limitavano, finora, alle sole macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono ora applicabili a tutte le macchine
  • modifica dei contenuti e della forma delle dichiarazioni di conformità
  • maggiore risalto alla valutazione dei rischi
  • precisazioni sulla forma ed i contenuti del manuale d’uso

OBBLIGHI PER I FABBRICANTI DI MACCHINE E PER LE AZIENDE CHE ACQUISTANO ED UTILIZZANO MACCHINE

 

Tutte le macchine devono essere marcate (MARCATURA CE) secondo la nuova Direttiva 2006/42/CE in quanto la precedente Direttiva 98/37/CE è stata abrogata.

Pertanto, occorre che i Fabbricanti verifichino che le macchine prodotte e commercializzate rispettino i nuovi RES – REQUISITI TECNICI DI SICUREZZA, effettuando nuove valutazioni dei rischi ed aggiornando le targhette ed i fascicoli tecnici dei prodotti.

I Datori di Lavoro utilizzatori, da parte loro, devono altresì controllare all’atto dell’acquisto e/o installazione di una nuova macchina il rispetto della nuova Direttiva e non della  precedente, sia da un punto di vista meramente formale (i riferimenti normativi sui documenti delle macchine devono essere corretti), sia da un punto di vista più sostanziale (combinando quanto richiesto dalla nuova Direttiva all’analisi dei rischi per i propri lavoratori ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/2008).

Per chi volesse leggere il nuovo Decreto:

http://www.gazzettaufficiale.it